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IVA agevolata - notiziario n. 05/22

Può essere applicata l’IVA agevolata del 10% anche alla sola attività di disostruzione e pulizia scarichi fognari senza trasporto dei rifiuti di risulta, se realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Il punto 127- sexiesdecies) della Tabella A – Parte III del DPR n° 633/1972 prevede l’applicabilità dell’IVA agevolata del 10% alle “prestazioni di gestione, stoccaggio, e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione”.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le norme a cui bisogna fare riferimento sono quelle riportate nel Decreto Legislativo n° 152/2006 nella formulazione aggiornata.

Per cui i riferimenti normativi, per l’applicabilità dell’IVA agevolata del 10% ex punto 127- sexiesdecies della Tabella A – Parte III del DPR n° 633/1972) sono:

per le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo”: gli articoli 183, comma 1 – lettera n): gestione, aa) stoccaggio, bb) deposito temporaneo del D. Lgs n° 152/2006 (nella formulazione aggiornata); 

per i “rifiuti urbani”: l’articolo 184 comma 2 del D. Lgs n° 152/2006 (nella formulazione aggiornata); 

per i “rifiuti speciali”: l’articolo 184 comma 3 lettera <g> del D. Lgs n° 152/2006 (nella formulazione aggiornata);

Può essere applicata l’IVA agevolata del 10% anche alla sola attività di disostruzione e pulizia scarichi fognari senza trasporto dei rifiuti di risulta, se realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

 

Riassumendo, risultano le seguente ipotesi:

Attività di gestione (raccolta, trasporto, intermediazione, stoccaggio, trattamento, ecc.) di rifiuti urbani e di rifiuti derivanti da trattamento rifiuti, da depurazione acque reflue e da abbattimento fumi (sostanzialmente i rifiuti corrispondenti ai CER del capitolo 19.00.00 e del capitolo 20.00.00) con emissione di FIR <ex DPR n° 633/1972, tabella A, parte III, punto 127 sexiesdecies> indipendentemente dal luogo presso cui venga effettuato il trasporto del rifiuto (edifici privati/pubblici, ad uso abitativo o ad uso produttivo) e compresa attività di disostruzione e lavaggio. IVA 10%

Disostruzione e pulizia scarichi fognari di pertinenza della proprietà privata, senza trasporto dei rifiuti di risulta, presso abitazione privata, singolo appartamento, villa, abitazione popolare ecc. (individuati dal catasto con le categorie A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11), o presso altre stabili residenze di collettività di persone (quali orfanotrofi, ospizi, conventi). IVA 10%

Disostruzione e pulizia scarichi fognari, senza trasporto dei rifiuti di risulta, presso edifici a destinazione produttiva (ad es. fabbriche), uffici, caserme, ospedali e scuole, edifici pubblici non a carattere residenziale. IVA 22 %

Disostruzione e pulizia scarichi fognari di pertinenza della proprietà privata, senza trasporto dei rifiuti di risulta, sulle parti comuni di fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata (intendendosi anche gli edifici di edilizia residenziale pubblica assegnati a privati cittadini come le case popolari e simili), ossia gli edifici che presentano più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinata ad uso di abitazione di soggetti privati. IVA 10%